Il "Conto Energia" è il decreto che stabilisce un incentivo per 20 anni per privati, imprese
ed enti pubblici che installano un impianto solare fotovoltaico (cioè un impianto
che genera elettricità dall'energia solare) connesso alla rete elettrica. L'incentivo è
proporzionale all'energia elettrica prodotta.
BENEFICIARI
Persone fisiche, persone giuridiche (sono quindi incluse le imprese di ogni dimensione), soggetti
pubblici, i condomini di unità abitative e/o di edifici.
Per le tipologie di impianto di cui al successivo punto 3) sono ammesse solo le persone giuridiche
ed i soggetti pubblici.
INIZIATIVE AGEVOLABILI
Costruzione, rifacimento totale o potenziamento dei seguenti tipi di impianti fotovoltaici che
rispettino i requisiti tecnici specificati nel decreto stesso e nel D.M. 28 del 3.3.20111, che siano
realizzati con componenti di nuova costruzione, che non abbiano beneficiato delle tariffe
incentivanti previste dalla precedente normativa, che siano collegati alla rete elettrica esterna o a
piccole reti isolate:
1) impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 Kw. Ai fini dell’agevolazione si
distinguono gli impianti realizzati sugli edifici (e che rispettano le modalità di posizionamento
di cui alle allegato 2 al Decreto) da quelli realizzati altrove;
2) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, cioè che utilizzano moduli
e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici. Tali
impianti devono avere potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW, e
devono rispettare i requisiti costruttivi e le modalità di installazione indicate nell’allegato 4
del Decreto;
3) impianti fotovoltaici a concentrazione di potenza compresa tra 1 kW e 5 MW;
4) impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica, cioè che utilizzano moduli e componenti
caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche, che entreranno in esercizio
successivamente all’entrata in vigore di un ulteriore provvedimento che dovrà definirne i requisiti
tecnici, i requisiti per l’accesso e l’importo delle relative tariffe.
In caso di potenziamento di un impianto preesistente sarà ammessa ad agevolazione solo la
produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell’intervento di potenziamento.
L’agevolazione è operativa sull’intero territorio nazionale.
AGEVOLAZIONE
Consiste nel riconoscimento per un periodo di 20 anni di una tariffa incentivante che viene
corrisposta al soggetto responsabile dell’impianto e calcolata su TUTTI i Kw/h prodotti dall’impianto stesso (indipendentemente dagli autoconsumi).
Le tariffe, espresse in euro per ogni Kw/h prodotto, variano in funzione della potenza nominale e
della tipologia dell’impianto, nonché della data di entrata in esercizio. Sono riportate nell’allegato 5
al decreto e si riducono di mese in mese fino al 31 dicembre 2011, semestralmente dal 2012 al
2016.
Nello stesso periodo i piccoli impianti fotovoltaici, quelli con caratteristiche innovative e quelli a
concentrazione sono ammessi senza limiti di costo annuo.
A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull’energia
immessa nel sistema elettrico e sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa
premio, che diventa il valore sul quale si applicano le percentuali di riduzione progressiva stabilite
nella misura del 9% nel 2013, 13% per ogni semestre del 2014, 15% per ogni semestre del 2015,
30% per ogni semestre del 2016. Resta ferma inoltre la possibilità di riduzioni aggiuntive in caso di
superamento dei limiti di costo annuo di cui sopra.
E’ previsto un incremento delle tariffe per:
- gli impianti realizzati sugli edifici, operanti in regime di scambio sul posto, qualora siano anche
realizzati interventi per la riduzione dei consumi energetici, attestati da una certificazione
energetica (la percentuale di maggiorazione varia in relazione al grado di efficienza
realizzata);
- gli altri impianti se ubicati in zone classificate industriali, commerciali, cave esaurite, area di
pertinenza di discariche o di siti contaminati. La maggiorazione è fissata nella misura del
5%;
- gli impianti realizzati su edifici, installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque
contenenti amianto. La maggiorazione è stabilita nella misura fissa di 5 centesimi per
kWh;
- gli impianti il cui costo di investimento, per componenti diversi dal lavoro, sia riconducibile;
– per non meno del 60% - a una produzione realizzata nell’Unione europea. In questi casi la
maggiorazione è prevista nella misura del 10%.
I premi non sono tra loro cumulabili.
Gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica tra la tariffa spettante agli “impianti fotovoltaici realizzati su edifici” e quella prevista per “altri impianti fotovoltaici”.
Il beneficio totale deve anche tener conto di ulteriori vantaggi rappresentati da:
- RISPARMIO SUI CONSUMI (non viene pagata l’energia autoprodotta)
- IVA al 10%.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2012, si potrà usufruire dei seguenti benefici:
- per gli impianti di potenza pari o inferiore a 200 KW che scelgono il regime di scambio
sul posto: semplificazione procedurale e riconoscimento di un piccolo contributo in conto
scambio a copertura di alcune componenti tariffarie;
- per gli impianti di potenza superiore a 200 KW: VENDITA ENERGIA PRODOTTA IN ECCESSO,
rispetto al proprio consumo, al prezzo di mercato o secondo tariffe minime garantite
in caso di adesione al regime di “ritiro dedicato”.
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione delle tariffe
incentivanti entro 15 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. Il mancato rispetto del
termine comporta la non ammissibilità all’incentivo per il periodo intercorrente fra la data di entrata
in esercizio e la data della comunicazione al GSE.
Dopo il 31 agosto 2011 i grandi impianti potranno accedere all’agevolazione solo se ricorrono le
seguenti condizioni:
a) l’impianto è stato iscritto nell’apposito registro informatico istituito e gestito dal GSE, in posizione
tale da rientrare nei limiti di costo definiti per ciascun periodo. Le richieste di iscrizione
possono essere presentate dal 20 maggio al 30 giugno 2011 (per i limiti di costo del
2011), dal 1° al 30 novembre 2011 (per i limiti di costo del primo semestre 2012), dal 1° al
28 febbraio 2012 (per i limiti di costo del secondo semestre 2012);
b) la certificazione di fine lavori dell’impianto perviene al GSE entro 7 mesi dalla pubblicazione
della graduatoria formata dal GSE per ogni periodo. La graduatoria tiene conto dei seguenti
criteri di priorità:
a. impianti entrati in esercizio alla data di presentazione della richiesta di iscrizione,
b. impianti per i quali sono stati terminati i lavori di realizzazione alla data di presentazione
della richiesta di iscrizione,
c. precedenza della data del pertinente titolo autorizzativo,
d. minore potenza dell’impianto,
e. precedenza della data di richiesta di iscrizione al registro.
Per gli anni 2011 e 2012, il soggetto titolare di un impianto iscritto al registro comunica al GSE il
termine dei lavori allegando perizia asseverata e trasmette copia della comunicazione e della
perizia al gestore di rete.
CUMULABILITA’
E’ permessa esclusivamente con:
- contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento, limitatamente
agli impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore
a 20 kW, agli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, agli impianti fotovoltaici
a concentrazione, agli impianti realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica;
- i finanziamenti a tasso agevolato che potranno essere erogati in attuazione del Fondo Kyoto;
- i benefici conseguenti all’accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o
regioni e province autonome.
E’ esclusa la cumulabilità delle tariffe incentivanti con detrazioni IRFEF, nonché con certificati
verdi, con titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) e con qualunque altro tipo di incentivo.
Per gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2011, resta ferma la possibilità di
cumulo con contributi in conto capitale o in conto interessi anticipato, fino al limite del 20% del
costo dell’impianto, a condizione che i bandi per la concessione degli altri incentivi siano stati
pubblicati prima del 25 agosto 2010.
OPERATIVITA’
In vigore per gli impianti che entreranno in esercizio dal 1° giugno 2011.
:: Bolletta Energia (ex voce A3)
:: Tariffe e scadenze incentivi IV Conto Energia
:: Testo integrale IV conto energia